L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

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La Direttiva europea 2002/91/CE e ss.mm. sul rendimento energetico degli edifici, recepita in Italia dal D.Lgs 192/05 e ss.mm., impone che si debba redigere per ogni nuova abitazione, un attestato di prestazione energetica. Tale attestato riporta l’indicedi prestazione energetica per la climatizzazione invernale e riscaldamento acqua calda sanitaria, la classe energetica (indicata con una lettera dell’alfabeto, dove la classe A è la migliore), il relativo consumo energetico, varie indicazioni sull’edificio e sugli impianti, l’eventuale utilizzo di fonti rinnovabili e le raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. La certificazione energetica non è obbligatoria solo per le nuove costruzioni, ma anche per i passaggi a titolo oneroso delle vecchie (sia in caso di compravendita che di locazione); consente infine di accedere ad incentivi ed agevolazioni statali. Questo strumento ha già modificato e modificherà ulteriormente il mercato immobiliare nel nostro paese: è migliorata l’informazione e la trasparenza, poiché ora l’utente finale è in grado di conoscere, già all’atto dell’acquisto, la prestazione energetica (e le spese conseguenti) dell’immobile, è in grado di controllarne i consumi e di valutare eventuali interventi di miglioramento sugli stessi.

 

Dall’Ace all’Ape

 

La conversione in legge del Dl 63/2013, avvenuta con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3/8/2013 della Legge 90/2013, ha confermato la vigenza della nuova certificazione energetica degli edifici Ape (attestato di prestazione energetica) che va a sostituire l’Ace (attestato di certificazione energetica). Le nostre norme, fino all’intervento di questo decreto, non erano conformi ai dettami europei e per questo motivo siamo stati sanzionati.

 

E’ stata recepita la Direttiva 2010/31/UE, sanando diverse procedure di infrazione che la Comunità Europea aveva avviato contro l’Italia per errati o incompleti recepimenti di Direttive. Procedure che sono sfociate in una sentenza di condanna della Corte di giustizia europea, essenzialmente per la mancanza dell’obbligo di consegnare l’attestato di prestazione energetica  in caso di vendita o locazione di un immobile: le nostre norme, pur prevedendo l’obbligo di indicare in contratto di aver ricevuto informazioni e documentazione energetica sull’immobile, prevedevano una deroga per le locazioni se questa documentazione mancasse al momento della firma del contratto. Non solo, ma in caso di edifici con rendimento energetico basso, il proprietario poteva ovviare all’obbligo consegnando un’auto-dichiarazione di appartenenza alla classe energetica piu’ bassa, la “G”.

 

E’ stato quindi inserito l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata Ape, pena la nullità dei contratti stessi.