DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

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Dal 1 Luglio 2013 è obbligatoria l’applicazione del Nuovo Regolamento dei Prodotti della Costruzione (CPR) n. 305/2011. Questo regolamento definisce le condizione del marchio CE. Nei seguenti punti evidenziamo le novità che riteniamo essere più importanti:
 
1. Secondo l’articolo 4 e 6, la Dichiarazione di Conformità CE viene sostituita dalla Dichiarazione di Prestazione. La Dichiarazione di Prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate.
2. Secondo gli articoli 8 e 9, la marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione
3. Secondo l’articolo 11 “Obblighi dei fabbricanti”, è il fabbricante che deve redigere la dichiarazione di prestazione conforme agli articoli 4 e 6 e conseguentemente la marcatura CE sul prodotto secondo gli articoli 8 e 9. E' quindi apponendo la marcatura CE i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla DOP. I fabbricanti assicurano che siano poste in essere procedure per garantire che la produzione in serie conservi la prestazione dichiarata.
4. Secondo l’articolo 15 “Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori”, un importatore o un distributore, se immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 11 (sarà l’importatore o il distributore che deve redigere la dichiarazione di prestazione).
5. Nell'articolo 14 vengono trattati gli obblighi dei distributori:
- Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del regolamento.
- Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, stabilita dallo Stato membro interessato, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori. I distributori assicurano altresì che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti del regolamento.
- Un distributore, che ritenga o abbia ragione di credere che un prodotto da costruzione non sia conforme alla dichiarazione di prestazione o non risponda ad altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento, non mette il prodotto a disposizione sul mercato finché esso non sia reso conforme alla dichiarazione di prestazione che lo accompagna e agli altri requisiti applicabili di cui al presente regolamento o finché la dichiarazione di prestazione non sia stata corretta. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
6. Secondo articolo 36 “Uso della documentazione tecnica appropriata”, un fabbricante può sostituire la prova di tipo con una documentazione tecnica appropriata la quale dimostri che il prodotto di costruzione, rientrante nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, che il fabbricante ha immesso sul mercato, corrisponde al prodotto-tipo di un altro prodotto da costruzione, prodotto da un altro fabbricante e già sottosposto a prove conformemente alla pertinente norma armonizzata. Il fabbricante può usare i risultati di prova ottenuti da un altro fabbricante solo con l’autorizzazione di quest’ultimo.