IL RISPARMIO ENERGETICO E LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

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Il D.Lgs 192/05, poi modificato dal D.Lgs 311/06 e dal DPR 59/09, ha introdotto nuove modalità di calcolo delle dispersioni energetiche degli edifici. La norma prevede, dal 1° gennaio 2010, un livello minimo di prestazione energetica degli edifici nel settore residenziale.. Questi limiti si esprimono in consumi di energia primaria, in kWh/m² / annuo, e sono affiancati da una serie di tabelle recanti dei valori di trasmittanza termica. Con il nuovo decreto interministeriale del 26 giugno 2015 si va a sostituire il precedente DPR 59/09. Una delle principali novità introdotte è il cambiamento della metodologia di verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti dal decreto: per determinare il valore limite di prestazione energetica di un edificio, al posto dell’attuale tabella da cui estrapolare tale valore in funzione dei gradi giorno e del rapporto di forma S/V dell’edificio (vedi l’allegato C del decreto legislativo n. 192/2005), occorrerà effettuare il calcolo del fabbisogno di energia per il cosiddetto “edificio di riferimento”, ovvero un edificio identico a quello oggetto della progettazione per geometria, orientamento, ubicazione geografica, destinazione d’uso e tipologia di impianto, avente però le caratteristiche termiche ed energetiche (relative alla trasmittanza dell’involucro e al rendimento degli impianti) fissate dal decreto.

 

 

VALORI LIMITE U (dal 01/10/2015) - STRUTTURE OPACHE
ZONA CLIMATICA VERTICALI ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA ORIZZONTALI DI PAVIMENTO
U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
A 0,45 0,34 0,48
B 0,45 0,34 0,48
C 0,40 0,34 0,42
D 0,36 0,28 0,36
E 0,30 0,26 0,31
F 0,28 0,24 0,30
 
VALORI LIMITE U per EDIFICIO DI RIFERIMENTO (dal 01/10/2015) - STRUTTURE OPACHE
ZONA CLIMATICA VERTICALI ORIZZONTALI O INCLINATE DI COPERTURA ORIZZONTALI DI PAVIMENTO
U (W/m2K) U (W/m2K) U (W/m2K)
A 0,45 0,38 0,46
B 0,45 0,38 0,46
C 0,38 0,36 0,40
D 0,34 0,30 0,32
E 0,30 0,25 0,30
F 0,28 0,23 0,28
 
Con il Decreto interministeriale 26 Giugno 2015 (in vigore dal 01 Ottobre 2015), si modificano alcuni valori di trasmittanza termica come ripresi dal DM 11 Marzo 2008, per potere ottenere la detrazione fiscale del 65 %.
 
In sostanza, i valori massimi limite di U da rispettare, per poter accedere alle detrazioni fiscali, sono stati ulteriormente abbassati, rispetto ai valori minimi necessari per rispettare la legge.
 
La tabella seguente consente un panorama completo.

 

VALORI LIMITE U (W/m²K) – STRUTTURE OPACHE
ZONA CLIMATICA PARETI COPERTURE PAVIMENTI
Secondo DM
26/06/2015
Per accedere alla
detrazione del 65%
Secondo DM
26/06/2015
Per accedere alla
detrazione del 65%
Secondo DM
26/06/2015
Per accedere alla
detrazione del 65%
A 0,45 0,54 0,34 0,32 0,48 0,60
B 0,45 0,41 0,34 0,32 0,48 0,46
C 0,40 0,34 0,34 0,32 0,42 0,40
D 0,36 0,29 0,28 0,26 0,36 0,34
E 0,30 0,27 0,26 0,24 0,31 0,30
F 0,28 0,26 0,24 0,23 0,30 0,28

 

 
Pertanto, i valori che presenta il DM 26 Giugno 2015 sono valori obbligatori, invece i valori che presenta il D.M. 11 Marzo 2008 – D. 26 Gennaio 2010, sono valori opzionali e servono per potere accedere ad una detrazione fiscale del 65 %.
 
Dopo aver ottenuto il via definitivo del Senato, il disegno di legge n.90 di conversione del decreto legge n.63 (cosiddetti ecobonus), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale – n. 130 del 5 giugno 2013) recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale».
 

Succesivamente è stata emanata la legge di stabilità 201 6 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 ) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici . Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. L’ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare l’importo di 96.000 euro.
Dal 1° gennaio 2017 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
 
Ma vediamo nel dettaglio i principali contenuti della nuova legge.
 
Per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici è prevista la detrazione d’imposta del 65%, ripartita in 10 anni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, anche quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
 
Rimane la detrazione anche per le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia e di scaldacqua tradizionali con analoghi impianti a pompa di calore.
 
Per le detrazioni Irpef previste in caso di ristrutturazioni edilizie è confermata la proroga al 31 dicembre 2016 dell’innalzamento dal 36 al 50% delle spese, entro un limite di 96.000 euro.
 
La legge di conversione, istituisce poi presso il Gestore dei servizi energetici (GSE) una banca dati nazionale in cui dovranno confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari degli incentivi erogati dal GSE e quelli acquisiti da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.